TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa T.O.S.A.P.
(Deliberazione di Consiglio Comunale n°21 del 21/03/2016)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

OGGETTO
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù al pubblico passaggio.

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

VERSAMENTO DELLA TASSA
La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
Il versamento va eseguito mediante bollettino di conto corrente postale conforme al modello ministeriale: N. 278440 intestato a Comune di Lagosanto - Tosap - Servizio Tesoreria

OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima EURO 21,95
Categoria seconda EURO 19,75

B) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Esonerate (Delibera di C.C. 42 del 28/10/2004)

C) Occupazioni con passi carrabili.
Esonerate (Delibera di C.C. 42 del 28/10/2004)

D) Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Esonerate (Delibera di C.C. 42 del 28/10/2004)

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Esonerate (Delibera di C.C. 42 del 28/10/2004)

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Esonerate (Delibera di C.C. 42 del 28/10/2004)

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A con riduzione del 30%.

H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'Art. 46 del D.Lgs 507/93.
La tassa è determinata in maniera forfetaria come segue:
Per ogni utenza EURO 0,77

I) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato EURO 12,91
Zona limitrofa EURO 9,68
Sobborghi e zone periferiche EURO 6,46

L) Distributori di carburante: occupazioni del suolo pubblico e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distrubuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato EURO 38,73
Zona limitrofa EURO 32,28
Sobborghi e zone periferiche EURO 19,37
Frazioni EURO 6,46

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq:
Categoria prima EURO 0,52
Categoria seconda EURO 0,46
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui e classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:
fino a 12 ore (riduzione del 40%):
Categoria prima EURO 0,31
Categoria seconda EURO 0,28
oltre 12 ore:
Categoria prima EURO 0,52
Categoria seconda EURO 0,46
per le occupazioni di 15 giorni o superiori (riduzione del 50%):
Categoria prima EURO 0,26
Categoria seconda EURO 0,23

B) Per le occupazioni con tende e simili
Esonerate (Delibera di C.C. 42 del 28/10/2004)

C) Per le occupazioni realizzati da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai punti precedenti sono ridotte del 50%.

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta dell' 80%.

E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'Art 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A ridotta del 30%.

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50%.

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell' 80%.

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'Art. 47 del D.Lgs. 507/93.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
fino ad 1 Km lineare
Categoria prima EURO 15,49
Categoria seconda EURO 10,33
oltre 1 Km lineare
Categoria prima EURO 23,24
Categoria seconda EURO 15,49
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30gg la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
fino a 90 gg + 30%
oltre i 90 gg e fino a 180 gg + 50%
di durata superiore a 180gg +100%
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto contenuto nel regolamento sopra indicato.

Per l'inoltro delle richieste fare riferimento al servizio di Polizia Locale
torna all'inizio del contenuto