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Catalogo di dati, metadati e banche dati Art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014.
La legge obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) a comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Lo specifica l'art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 l'11 Agosto 2014.

Art.52, comma 1 - CAD
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

 
Descrizione
Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O. 2023-2025
Inserita il 23/05/2023
Modificata il 23/05/2023
Obiettivi di accessibilità - 2023
Inserita il 27/03/2023
Modificata il 27/03/2023
Obiettivi di accessibilità - 2022
Inserita il 23/03/2022
Modificata il 23/03/2022
Obiettivi accessibilita'
Inserita il 18/03/2021
Modificata il 18/03/2021
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